Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si occupa degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici conseguenti alla scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali. La normativa vigente (articolo 60, numero 3), del codice civile), prevede che si possa procedere alla dichiarazione di morte presunta, quando qualcuno è scomparso per un infortunio, dopo due anni dalla scomparsa o, qualora tale data non sia nota, al massimo dopo due anni dalla fine dell'anno in cui la scomparsa è avvenuta.
      Nel frattempo (articolo 48 del codice civile), è possibile far nominare, in caso di necessità, un curatore dello scomparso, per svolgere alcune attività cautelari e conservative del patrimonio.
      In sé, la normativa sembrerebbe semplice, ma nella pratica i due anni, in situazioni nelle quali uno o più parenti scompaiono, ad esempio nel caso di un'alluvione, senza che il corpo sia mai rintracciato, sono inutilmente lunghi.
      Inoltre, il termine iniziale è ulteriormente allungato dalla necessità di depositare il ricorso e di pubblicare per due volte successive su alcuni quotidiani e nella Gazzetta Ufficiale il ricorso stesso e il decreto per estratto, nonché di attendere altri sei mesi (articolo 727 del codice di procedura civile) dalla data di tali pubblicazioni per poter presentare l'istanza per la nuova fissazione dell'udienza di comparizione degli interessati dinanzi al giudice (con nuova notifica e termine per comparire) e con successiva emanazione della sentenza (articolo 728 del codice di procedura civile).
      In pratica, per tutte queste formalità passano ancora almeno un altro anno e mezzo o due, dopo i due anni di dilazione

 

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iniziali (salvo che non vi siano ulteriori ritardi burocratici) prima che l'atto di morte presunta possa essere trascritto presso l'ufficio dello stato civile, e si apra così per i parenti la possibilità di presentare la denunzia di successione e di azionare i diritti che spettavano al defunto.
      Il tutto comporta una definizione complessiva dell'iter nell'arco di quattro o cinque anni dalla morte.
      L'aspetto beffardo di queste vicende è costituito dal fatto che le procedure sono gravate da imposte di bollo e da spese di iscrizione a ruolo; richiedono normalmente l'intervento di un avvocato e, soprattutto, impongono la pubblicazione di estratti dei provvedimenti per almeno tre volte nella Gazzetta Ufficiale, con una spesa di circa 400 euro, e la pubblicazione per almeno sei volte su giornali quotidiani, con un onere complessivo che può arrivare a superare i 6.000 euro, per ogni persona scomparsa.
      In sostanza una spesa totale di 7.000-8.000 euro, che grava su persone già colpite da una grave perdita.
      Dall'Alta Versilia a Sarno, il dissesto idrogeologico del Paese fa temere purtroppo che tali disastri siano destinati a ripetersi; sarebbe dunque utile prevedere le seguenti modifiche normative:

          a) l'applicazione, nei casi di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, dell'articolo 78 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che consentirebbe di considerare tali persone morte «senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri» e di procedere a formare e trascrivere negli atti dello stato civile il certificato di morte, previa procedura di rettificazione effettuata a seguito del decreto emesso dal tribunale su azione promossa dal procuratore della Repubblica. Rimane comunque necessario esemplificare una casistica, e le modalità di accertamento, per evitare che di fatto questa possibilità sia vanificata in sede di applicazione;

          b) ridurre il termine biennale, nel caso di fatti di conclamata evidenza, a sei mesi (articolo 60, numero 3), del codice civile);

          c) ridurre l'ulteriore termine semestrale previsto (articolo 727 del codice di procedura civile) tra la pubblicazione e l'istanza a due mesi;

          d) stabilire un termine perentorio non oltre il quale il giudice fissa l'udienza di comparizione e le eventuali successive udienze istruttorie (due mesi per ciascun adempimento);

          e) consentire che possano essere richiesti e utilizzati, da parte dell'ufficio giudicante, i rapporti giudiziari che riguardano gli eventi calamitosi, per la parte connessa alla scomparsa e alle altre circostanze relative;

          f) esonerare i predetti procedimenti da imposte e da oneri di qualsiasi tipo (bollo, iscrizione a ruolo, registrazione);

          g) porre a carico dello Stato gli oneri per la pubblicazione della domanda nella Gazzetta Ufficiale e sulla stampa prevista dall'articolo 727 del codice di procedura civile;

          h) prevedere la detraibilità degli ulteriori costi dalle eventuali imposte di successione.

 

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